Si propone il frutto delle elaborazioni svolte in numerose videoconferenze del Consiglio Direttivo della Camera degli avvocati tributaristi del Veneto prima e dopo il DL 119 (in inconsapevole anticipazione, le prime, delle udienze telematiche introdotte solo dal DL 119), elaborazioni poi condivise con gli associati, ed integrate con le osservazioni dell’avv. Riccardo Berti, ed ora affidate ad Uncat, sul PTT.
Nel corso dell’estate 2018 si erano sottoposti questioni, punti e spunti di riflessione, e proposte concrete, sul Processo Tributario Telematico, derivanti dal dibattito della Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, soprattutto del Consiglio Direttivo ( ).
Alcune delle questioni più rilevanti sono state affrontate e risolte dall’art. 16 del D.L. 23.10.2018 n. 119: così la specifica esclusione di preclusioni riguardanti l’adozione della modalità processuale (cartaceo/PTT) al di fuori del vincolo anche per il futuro per il solo utilizzatore della modalità telematica prescelta, le ricevute (di accettazione e di consegna) della PEC da depositare al Portale, il potere di estrazione ed autentica di copia da parte del difensore.
Si ripropongono ora, quindi, alcune questioni, punti e spunti di riflessione, e proposte concrete che non appaiono superate, unitamente ad altre che sono affiorate in un secondo momento.
Questa seconda edizione di queste considerazioni telematiche è stata dapprima presentata dalla Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto al Consiglio nazionale Uncat e al Comitato dei Presidenti Uncat nell’incontro del 23 novembre 2018 svoltosi a Padova.
Il giudizio sul PTT da parte dei difensori che lo hanno adottato sistematicamente è senz’altro positivo.
Ciò non toglie che tutto sia perfettibile. Fine di questo lavoro è appunto fornire un contributo concreto al miglioramento del PTT.
Il testo delle considerazioni sul PTT: Catveneto PTT questioni post DL 119 del 2018