Desta preoccupazione – e molti interrogativi – una sconcertante sentenza della CTR Toscana 

 

In argomento PTT,  segnaliamo – per la rilevanza della questione e la dimostrazione che i Giudici non sono preparati alle novità – l’allegata sentenza della CTR Firenze 31 maggio 2017, n. 1377, sulla pretesa impossibilità di proporre appello telematico se il primo grado si è svolto col cartaceo.

I giudici fiorentini hanno erroneamente ritenuto di individuare una regola generale del PTT secondo cui “electa una via non datur recursus ad alteram”, con impossibilità di innestare l’appello telematico (ritenuto inammissibile) dopo un primo grado cartaceo.

La sentenza ha destato molto scalpore anche negli ambienti dell’Agenzia perché in questo caso la sentenza penalizza la parte pubblica, ma la rilevanza della questione è stata immediatamente oggetto di segnalazione da parte del Gruppo di lavoro PTT ai vertici UNCAT: il MEF, sollecitato da UNCAT, ci aVeba già chiesto di procedere alla stesura di un protocollo da discutere urgentemente in un tavolo di confronto MEF / UNCAT, cui viene rimesso il compito di individuare i punti critici del nuovo processo.

La delicatezza del nuovo processo telematico ed i gravi rischi cui i contribuenti (ed i difensori) sono esposti a causa dell’impreparazione dei Giudici sono stati segnalati nell’intervento della nostra Camera al seminario dell’Associazione Magistrati Tributari del Veneto svoltosi il 9 giugno  a Mogliano Veneto.

Di tutto parleremo nel convegno del 30.06 p.v. a Padova dedicato al PTT, nel quale sono previsti – oltre ai temi affidati ai relatori – diversi interventi programmati.
Cogliamo l’occasione per ribadire l’invito ai partecipanti al convegno a farci giungere preventivamente i  quesiti da sottoporre ai relatori.

Michele Tiengo

 

 La sentenza:  Ctr Toscana 2017 n 1377 PTT