“3.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce analoga censura relativamente all’articolo 26 d.P.R. 602/73; per avere la commissione tributaria regionale posto erroneamente a carico di essa concessionaria un onere (la conservazione della prova dell’avvenuta regolare notificazione della cartella) che tale disposizione normativa limita al quinquennio dalla notificazione, nella specie decorso.
3.2 La doglianza è infondata.
Fermo restando che, per le anzidette ragioni, gravava sull’esattore l’onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria contestata, tale onere doveva essere assolto mediante produzione in giudizio della ‘relata’ di notificazione, ovvero dell’avviso di ricevimento “essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale” (Cass. n. 23213 del 31/10/2014). Salva l’applicabilità – qui non ricorrente, ed anzi nemmeno invocata da E. – “del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell’ “onus probandi”, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa” (ivi).
In assenza di tali produzioni, corretta deve dunque ritenersi l’affermazione della commissione tributaria regionale di mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo da parte di E..
Né quest’ultima potrebbe fondatamente avvalersi del disposto di cui all’articolo 26 5^ co. d.P.R. 602/73 di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione.
Questa disposizione, nello stabilire che “l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” non enuclea un’ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall’onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’amministrazione. Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore – se necessario, anche oltre i cinque anni – le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio; con la conseguenza che il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt’altra l’osservanza dell’articolo 2697 cod.civ., non derogato dalla norma speciale.
Si tratta di soluzione armonica con quanto più volte affermato – in diversa materia, ma in analoga fattispecie legale di tenuta documentale obbligatoria – in ordine all’obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili ex art. 2220 cod.civ.; obbligo non idoneo a sollevare l’imprenditore, successivamente al decorso dei dieci anni, dall’onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali (Cass. 26683/09; 1842/11; 19696/14 ed altre).
Sicché non appare esatto sostenere che nella sentenza impugnata la commissione tributaria regionale abbia posto a carico di E. l’obbligo di conservare la prova documentale dell’avvenuta notifica per un termine eccedente quello legale (chè in questo sarebbe consistita la violazione lamentata); vero è, invece, che la commissione tributaria regionale ha valutato la fattispecie secondo l’ordinario regime dell’onere della prova, correttamente escludendo che, in virtù del mero decorso del quinquennio di conservazione obbligatoria, la prova in giudizio della regolare notificazione della cartella non fosse più necessaria, ovvero dovesse essere posta a carico della contribuente.
Il parziale accoglimento del ricorso depone per la compensazione delle spese del presente giudizio”.


 

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