Con sentenza n. 175/2022 del 14 luglio 2022 la CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 10-bis D.Lgs. 74/00, come modificato nel 2015, nella parte in cui il REATO di OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE venne collegato alla DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA e non alle CERTIFICAZIONI rilasciate ai percipienti.
La Camera Veneta ha concorso a tale risultato nell’interesse dell’Ordinamento quale AMICA CURIAE intervenuta ed ammessa dalla Corte nel procedimento promosso dal Tribunale di Monza.
Per effetto della sentenza, il REATO dell’art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto riguardi le RITENUTE CERTIFICATE dal sostituto ai percipienti.
Costituisce invece ILLECITO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla DICHIARAZIONE, delle quali manchi la prova del rilascio delle certificazioni.
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