Affermata ma inesistente necessità di procura speciale per presentare istanza sospensione causa ex art 6 comma 10 DL 119 del 2018

di Umberto Santi


Proponibilità dell’istanza di sospensione della causa ex art. 6 comma 10 D.L. 23.10.2018 n. 119 anche da parte del difensore ed anche se privo di una procura speciale specifica.

Il primo paragrafo del comma 10 dell’art. 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) D.L. 23.10.2018 n. 119, relativo al condono delle liti tributarie pendenti, stabilisce: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo».

In varie Commissioni Tributarie (per es. alcune sezioni di CTR Campania e CTR Veneto) sta emergendo un orientamento secondo il quale l’istanza di sospensione della causa ex art. 6 comma 10 D.L. n. 119 cit. può essere proposta da parte del difensore esclusivamente se munito di una nuova e specifica procura speciale, con la quale il contribuente gli conferisca specificamente il potere di presentare tale istanza di sospensione.

Le conseguenze sono varie: talora l’istanza viene direttamente respinta e contestualmente si procede alla discussione della causa, talaltra si concede un breve termine per depositare la procura speciale.

Il primo caso (reiezione e immediata discussione) appare particolarmente grave, sotto molteplici profili.

Tale orientamento appare illegittimo, e addirittura risulta contrario a quanto – per il caso in parte qua identico della c.d. rottamazione liti (definizione agevolata delle liti tributarie prevista dall’art. 11 del D.L. n. 50/2017): infatti le norme sull’istanza di sospensione sono pressoché identiche – aveva sostenuto un anno fa la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2017.

 


Il testo integrale dell’articolo:  Affermata ma inesistente necessità di procura speciale per presentare istanza sospensione causa ex art 6 comma 10 DL 119 del 2018
Circolare sulla precedente (DL 50/’17) istanza di sospensione della causa per condono senza procura speciale: Circ 2017 n 22 su precedente rottamazione liti Paragrafo 7 pag 28 a 30